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Competenze agli agenti: gli interessi per ritardato pagamento

Le alterne fortune delle imprese italiane rendono sempre più frequente il ritardo delle case mandanti nel pagamento delle provvigioni e delle indennità di fine rapporto agli agenti.

È, dunque, opportuno segnalare l’esistenza di uno strumento importante posto dall’ordinamento anche a disposizione degli agenti quale quello del d.lgs. n. 231/2002 finalizzato a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Possono beneficiare di tale normativa non solo gli agenti che esercitano in forma societaria ma anche quelli che svolgono l’attività in forma individuale (cd. agente parasubordinato).

Il provvedimento può così sintetizzarsi:

1) gli interessi di mora decorrono automaticamente dalla nascita del diritto e senza necessità di messa in mora da parte dell’agente;

2) il tasso di interesse applicabile è variabile nel senso che è rappresentato dal principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea

3) oltre agli interessi di mora il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardato pagamento tra i quali sono stati espressamente incluse le spese, anche legali, per il recupero recupero del credito.

Poiché non occorre una messa in mora gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto.

E’, quindi, giusto soffermarsi un momento sul decorso in relazione alle distinte voci di credito degli agenti.

Per le provvigioni, visto l’art. 1749 c.c., gli interessi di mora decorrono dal 31° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

Una precisazione appare opportuna sul punto.

Infatti, nel contratto individuale, è sovente previsto che il diritto alle provvigioni sorga al buon fine degli affari mentre – in concreto e di fatto – l’azienda versa all’agente le provvigioni sulla base del fatturato sviluppato nel trimestre precedente.

A nostro giudizio, poiché un comportamento ripetuto nel tempo e non equivoco, come quello sopra riportato, può validamente rappresentare una deroga – più favorevole per l’agente – al diverso patto scritto contenuto nel contratto individuale, riteniamo che il diritto alle provvigioni e, quindi, agli interessi di mora in argomento sorga alle scadenze sopra riportate, in relazione al fatturato sviluppato nei singoli trimestri.

Alle provvigioni vanno, senz’altro, equiparati tutti gli altri emolumenti aventi natura retributiva spettanti all’agente in base agli accordi individuali (rimborsi spese forfetari e non, provvigioni incassi, compensi per coordinamento agenti, minimi garantiti, compensi non provvigionali e/o non percentuali per attività accessorie e/o complementari ecc.).

Per ciò che concerne, invece, le indennità di fine rapporto posto che le stesse maturano e, quindi, sono dovute all’agente dal giorno successivo alla cessazione del rapporto (coincidente cioè con il giorno successivo a quello in cui è terminata concretamente l’attività lavorativa), anche gli interessi di mora, al tasso sopra previsto, andranno calcolati da tale data e fino al momento in cui vengono effettivamente pagate le indennità di fine rapporto.

Capita di frequente che la preponente con la giustificazione che devono maturare ulteriori provvigioni, procrastini nel tempo il momento del pagamento delle indennità di fine rapporto.

Tale comportamento va giudicato scorretto perché la mandante ben può calcolare le indennità sulla base dei trimestri già chiusi e definiti, salvo a quantificare in un momento successivo la differenza spettante all’agente sulle maggiori provvigioni maturate dopo la cessazione del contratto.

Occorre, quindi, fare attenzione anche a questo aspetto allorquando si stipula un nuovo contratto di agenzia.

Avv. Alessandro  Limatola

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