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SI ALLE INDENNITA’ NEL PERIODO DI PROVA: SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA

Secondo la Suprema Corte Europea, l’interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di prova da diritto alle indennità e ad un mese di preavviso in caso di licenziamento.

La Suprema Corte Europea, con sentenza n° C-645/16 del 19 aprile 2018 si è occupata del diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui fosse contrattualmente previsto un patto di prova ed il rapporto si fosse interrotto prima della scadenza di tale periodo.
Attenzione però, perché il periodo di prova nel contratto di agenzia non è previsto dal codice civile, ma è previsto esclusivamente dagli AA.EE.CC. del settore industriale, confapi, artigianato, mentre non è presente in quello commercio.
E’ generalmente prassi consolidata, così come riportato in tutti i mandati, che se il rapporto si dovesse interrompere durante il periodo di prova, l’agente non ha diritto a nessuna indennità.
La corte europea, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che, il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia in quanto la normativa europea nulla dice in tale proposito, mentre sancisce che anche in tale caso l’agente ha diritto alle indennità di cessazione rapporto.
Potremmo pertanto dire che analogicamente, in caso di interruzione del rapporto durate il periodo di prova, è dovuto anche il preavviso, in quanto l’art. 15 della direttiva stabilisce che l’agente ha diritto minimo ad un mese di preavviso per il primo anno di rapporto così come previsto dall’art 1750 cc che prevede minimo un mese di preavviso. Nella causa in oggetto, la Corte E.U. non ha trattato tale argomento in quanto il mandato prevedeva già un mese di preavviso anche in caso di interruzione durante il patto di prova.

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