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Direttiva Europea e-commerce: stretta sulle pratiche scorrette

Direttiva Europea e-commerce: stretta UE contro le pratiche scorrette, per una maggiore tutela ai consumatori online: i dettagli.

Le operazioni soggette alla normativa europea sono i contratti di vendita e di prestazione di servizi conclusi senza che il cliente sia fisicamente presente; ad esempio, gli accordi contrattuali su Internet, oppure per telefono (con o senza interazione umana), e-mail, fax o corrispondenza, mediante lettera o contratto standard, quando il cliente non si trova nei locali commerciali dell’impresa.

Un aggiornamento delle norme UE sulla tutela dei consumatori, per contrastare le recensioni ingannevoli online e la doppia qualità dei prodotti, è stato approvato mercoledì.

Direttiva Europea e-commerce

La nuova legge, già concordata con i ministri UE, aggiorna i diritti dei consumatori all’era di internet, garantendo ai consumatori maggiori informazioni sul funzionamento delle graduatorie online e quando esse derivino da post sponsorizzati. Le nuove regole mirano inoltre a rendere più trasparente per i consumatori l’uso delle recensioni online e dei prezzi personalizzati.

marketplace online e i servizi comparativi (ad esempio, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca. I consumatori dovranno inoltre essere informati da chi acquistano beni o servizi (da un commerciante, dal marketplace stesso o da un privato) e se sono stati utilizzati prezzi personalizzati.

Doppia qualità dei prodotti

La direttiva tratta la questione della cosiddetta “doppia qualità dei prodotti”, ovvero i prodotti, commercializzati con lo stesso marchio in diversi Paesi UE, che differiscono per composizione o caratteristiche. Nel testo, si afferma che spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole.

Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione), la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita

Inoltre, il testo include una clausola di riesame che impone alla Commissione di valutare la situazione entro due anni, per verificare se la doppia qualità dei prodotti debba essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali sleali.

Sanzioni per le infrazioni

Per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi UE), l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibile informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro.

Fonte: Parlamento Europeo

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