NON PERDERE LE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO, HAI TEMPO MASSIMO UN ANNO PER RICHIEDERLE:
Dalla cessazione del rapporto l’agente di commercio ha un anno di tempo per chiedere alla mandante il pagamento delle indennità di fine rapporto.
1) Indennità Suppletiva di Clientela
2) Firr non versato all’Enasarco
3) Indennità Meritocratica
4) Indennità Cessazione rapporto
L’art 1751 del codice civile stabilisce che l’agente decade dal diritto all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., se nel termine di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia, omette di richiedere alla preponente il pagamento di tale indennità.
La Corte di Cassazione, con una sentenza dell’aprile 2013, ha affermato che la disciplina codicistica sulla decadenza prevale sulla disciplina degli A.E.C. e pertanto anche le indennità di natura privatistica sono soggette alla perdita del diritto.
Trascorso inutilmente un anno senza aver fatto richiesta preferibilmente a mezzo PEC su PEC o Raccomandata a.r. l’agente non puo’ più far valere il proprio diritto alle relative indennità, mentre la richiesta entro i 12 mesi fa si che la prescrizione diventi quella ordinaria, ovvero 10 anni.
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